Perché un movimento per il rispetto dei diritti e dei doveri culturali?
I diritti e i doveri culturali – al pari dei diritti e dei doveri politici, economici e sociali – appartengono alla famiglia dei diritti umani – Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948, art.22– ma non sono stati recepiti come una autonoma categoria giuridica all’interno delle Carte Costituzionali e del sistema normativo della maggioranza dei paesi europei, né di conseguenza sono percepiti dalla cittadinanza in generale e da coloro che devono decidere in nome e per conto della collettività – decision maker – come oggetto di rispetto e di tutela al pari degli altri diritti umani.
L’ipotesi è che una maggiore coscienza e rispetto nei confronti dei diritti culturali da parte della società nelle sue componenti più varie- istituzioni, imprese, società civile – possa portare alla costruzione di un modello di società in grado di affrontare anche le complessità determinate dalla dimensione globale. E possa fornire una griglia interpretativa in grado di meglio rispondere alle criticità del presente rappresentate da una crisi della democrazia rappresentativa, un forte squilibrio sociale, una mancanza di cultura partecipata e dalla mancanza di una classe politica preparata e competente.
- Come riconoscere i diritti culturali
I diritti culturali rappresentano il quadro di riferimento giuridico e normativo all’interno del quale la complessità del presente può agire senza generare processi distruttivi contro l’individuo e contro la società. Al contrario, i diritti culturali offrono le condizioni necessarie al fine di soddisfare esigenze di conoscenza, cooperazione, solidarietà individuale, collettiva e sviluppo economico.
La base di partenza sulla quale si sviluppa il concetto di diritti culturali è rappresentata dalla Dichiarazione di Friburgo, 2007 così denominata per essere stata realizzata da un gruppo di studiosi organizzato e coordinato dall’Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell’uomo dell’università svizzera. Il testo, dal titolo I diritti culturali, raccoglie ed esplicita diritti già riconosciuti e disseminati in numerosi documenti relativi ai diritti umani. L’averli riuniti in un unico documento è stato considerato necessario per garantirne la visibilità e la coerenza, al fine di favorirne l’effettività e chiederne in modo più incisivo il rispetto all’interno dei singoli Stati.
Il documento fonda le proprie radici nella Dichiarazione universale dei diritti umani (Onu, 1948), nella Dichiarazione universale sulla diversità culturale (Unesco, 2001) e nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Unesco, 2005) e può diventare un modello di riferimento per la costruzione di politiche pubbliche integrate che considerino i processi culturali strumenti di senso e occasioni di possibilità per lo sviluppo dei singoli individui e delle comunità.
- Il contesto giuridico all’interno del quale opera il Movimento per il rispetto dei Diritti e dei Doveri culturali
Il Movimento per il rispetto dei diritti e dei doveri culturali nasce dalla necessità di influire sui decision maker al fine di sviluppare un modello di società contemporanea che rivendichi l’importanza della percezione, il riconoscimento, il rispetto e l’applicazione dei diritti culturali.
Il movimento si pone come obiettivo di rafforzare la dimensione culturale all’interno della Costituzione chiedendo una legge costituzionale che modifichi:
- l’articolo 2 quando tratta di doveri e di solidarietà;
- l’articolo 3 quando tratta di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e di allargare il concetto di organizzazione del Paese.
Le richieste di modifica, in neretto, consistono nell’aggiunta della parola culturale che nel testo in vigore non compare.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale e culturale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr.XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt.29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art.6], di religione [cfr. artt.8, 19], di opinioni politiche [cfr. art.22], di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, e sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica, e sociale e culturale del Paese.